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SUPER ECOBONUS per la “ripartenza”!

7 Lug 2020, 11:15 | Casa News | Scritto da : Reporter

SUPER ECOBONUS per la “ripartenza”!

Guida a tutte le agevolazioni previste dal Governo per il rilancio dell’economia

Dal primo luglio e fino alla fine del 2021 salvo proroghe sarà possibile fruire del cosidetto SUPER ECOBONUS, consistente in detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire addirittura il 110% della spesa sostenuta, con rimborsi in cinque anni.

Il messaggio che è passato su alcuni media, soprattutto in televisione dove i tempi compressi spesso costringono a sintetizzare al massimo le informazioni veicolandole in maniera non del tutto corretta, è che genericamente sarà possibile ristrutturare casa gratis, anzi guadagnandoci.  Non è proprio così e in realtà chi è interessato a fare i lavori deve compiere una sorta di slalom tra le norme fiscali.
Il SUPER ECOBONUS consiste in un rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta per tre fattispecie identificate dall’art.119 del decreto rilancio.

Si tratta di: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

 

CONDOMINIO O CASA SINGOLA

Gli interventi sono possibili in condominio o nelle abitazioni unifamiliari. In condominio sono possibili per le seconde case mentre nelle unità indipendenti stando al testo in vigore (che però deve passare al vaglio del Parlamento dove sono attese modifiche: un emendamento M5S, per esempio, allarga l’ecobonus al 110% anche alle seconde case “non di lusso”) la detrazione del 110% scatta solo se si tratta dell’abitazione principale del contribuente (serve quindi il requisito della residenza).

Nel primo caso si tratta della coibentazione termica dell’edificio e il tetto massimo di spesa detraibile è di 60mia euro per ogni unità immobiliare (in condominio il tetto quindi vale per ogni singolo appartamento) nel secondo e terzo della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno non solo più efficiente ma che adempia anche alla funzione di fornire l’acqua calda e/o il raffrescamento dell’edificio con tetto massimo di detraibilità che scende a 40mila euro. In tutti i casi è necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o di una sola se tecnicamente non è possibile far di meglio. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.


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