12 Gen 2017, 17:15 | Attualità News | Scritto da : Reporter

Entrata in vigore la nuova disciplina di coltivazione, produzione e commercio
Dal 12 gennaio è entrata in vigore la legge 12 dicembre 2016 n. 238 che ridisegna di fatto la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
La legge stabilisce l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dei locali. La planimetria dev’essere dettagliata: va infatti indicata l’esatta ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, e per ogni recipiente è necessario inserire il codice alfanumerico identificativo.
Novità anche per il calendario delle vendemmie: è infatti possibile raccogliere le uve a partire dal 1 agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno, ma le Regioni possono autorizzare annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, in base alle condizioni climatiche. La legge ricorda che le produzioni di vino biologico devono rispettare il regolamento n. 834/2007/UE.
Oltre alle regole sulla produzione di vino, la legge contiene anche un lungo elenco di sostanze vietate: negli stabilimenti enologici e nei “locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili” è vietato detenere: acquavite, alcol e altre bevande alcoliche; zuccheri in quantitativi superiori a 10 chili; sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino; uve passite o secche; vinelli o sottoprodotti della vinificazione; qualunque altra sostanza che potrebbe modificare i mosti e i vini, come aromi, additivi o coloranti.